giovedì 5 febbraio 2015

Il Comitato nazionale all’unanimità nomina un presidente nella persona di Davide Casadio

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE (ex art. 71, secondo comma della Costituzione)
Norme per la tutela e le pari opportunità
della minoranza storico-linguistica dei Rom e dei Sinti.
“Se mi riconosci, mi rispetti”


Il Comitato nazionale all’unanimità nomina un presidente nella persona di Davide Casadio
RELAZIONE
La proposta di legge di iniziativa popolare vuole realizzare anche per Rom e Sinti il diritto al riconoscimento di minoranza storico-linguistica nel rispetto degli articoli 3 e 6 della Costituzione che prevedono: la pari dignità sociale e l’eguaglianza davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali; la tutela di tutte le minoranze linguistiche con apposite norme. In questo modo si costruiscono le condizioni per contrastare discriminazione e pregiudizio nei confronti delle comunità rom e sinte che sono causa della scarsa integrazione nella società e della marginalizzazione sociale ed economica. Il disegno di legge prevede: la specifica tutela del patrimonio linguistico-culturale della minoranze rom e sinta, con istituti analoghi a quelli previsti dalla legge n. 482/1999 per tutte le altre minoranze; l’incentivo e la tutela delle associazioni composte da Rom e Sinti, conforme alla libertà di associazione prevista dall’articolo 18 della Costituzione per favorire la partecipazione attiva e propositiva alla vita sociale, culturale e politica del Paese; il diritto di vivere nella condizione liberamente scelta di sedentarietà o di itineranza, il diritto di abitare in alloggi secondo una pluralità di scelte secondo le norme della Convenzione-quadro per la tutela delle minoranze nazionali di Strasburgo dell’1 febbraio 1995, le raccomandazioni del Consiglio d’Europa, dell’OCSE e della Commissione europea e la Strategia nazionale d'inclusione dei Rom, dei Sinti e dei Camminanti; norme che sanzionino le discriminazioni fondate sull'appartenenza a una minoranza linguistica in attuazione del principio costituzionale di eguaglianza senza distinzione di lingua e di razza.
Art. 6.
(Esercizio dei diritti fondamentali e della libertà religiosa)
1. Ogni persona appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti esercita i diritti fondamentali secondo le norme generali vigenti e ha il diritto di manifestare la sua religione o le sue convinzioni, nonché il diritto di creare istituzioni religiose, organizzazioni ed associazioni, secondo le norme generali vigenti e in osservanza delle norme che regolano i rapporti tra lo Stato italiano e la confessione religiosa a cui appartiene, in conformità con gli articoli 7 e 8 della Costituzione e con l'articolo 7 della Convenzione-quadro.
2. Lo svolgimento, in luogo pubblico, anche all'interno di tecnostrutture e con la partecipazione di persone viaggianti su unità abitative mobili, di riunioni per motivi religiosi o di culto, destinate a persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti, è soggetto soltanto all'obbligo di preavviso all'autorità di pubblica sicurezza da parte del ministro di culto e alle altre norme previste dagli articoli 25, 26 e 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dalle relative norme di attuazione, in deroga ad ogni altra norma in materia di circolazione stradale o di occupazione di spazi pubblici, ferma l'esenzione prevista dalle norme vigenti in materia di tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche in riferimento alle occupazioni temporanee del suolo da parte di enti religiosi per l'esercizio di culti.
La legge che regola la raccolta delle firme per le leggi di iniziativa popolare è la stessa che regola la raccolta di firme per i referendum, cioè la n. 352 del 25 maggio 1970 e successive modificazioni.

L’obiettivo è di raccogliere almeno 50.000 firme valide.
Le firme per essere valide devono essere autenticate e accompagnate dalla certificazione che attesta l’iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei Comuni della Repubblica (ed in possesso quindi dell’elettorato attivo) e su appositi moduli preventivamente vidimati prima di essere portati ai banchetti per la raccolta firme.  



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